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Condizioni generali di vendita, consegna e pagamento (CGC)

§ 1 Ambito di validità

1. Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito “CGC”) hanno validità esclusiva e si applicano a tutte le prestazioni concordate in un contratto. Queste CGC valgono anche se la nostra azienda fornisce le sue prestazioni senza riserva alcuna pur essendo a conoscenza di diverse condizioni del Committente in contrasto con esse. Eventuali condizioni diverse diventano parte integrante del contratto solo se la loro validità viene da noi confermata con un consenso scritto. Queste CGC non sono valide per i consumatori.

2. Accettando un’offerta o una conferma d’ordine, o comunque al più tardi con il conferimento di un ordine o con l’accettazione di un servizio, il Committente riconosce la validità esclusiva delle presenti CGC per tutti i nostri rapporti commerciali. Le CGC accettate una prima volta si intendono concordate anche per i contratti stipulati successivamente. Il nostro silenzio in merito a condizioni di contratto diverse o contrastanti del Committente non deve essere inteso come consenso per tali condizioni. Eventuali condizioni di contratto diverse o contrastanti presentate dai Committenti non saranno accettate. Qualsiasi deroga dalle nostre CGC comporta il mancato riconoscimento della stipula del contratto, a meno che da parte nostra non venga fornito un consenso scritto per tale modifica. L’avvenuta accettazione della nostra fornitura, anche con riserva, sarà ritenuta una manifestazione di consenso nei confronti delle presenti CGC.

3. Gli ordini diventano giuridicamente vincolanti soltanto in presenza di una nostra conferma scritta.

Eventuali accordi accessori, riserve, modifiche o integrazioni di un contratto devono essere confermati da noi in forma scritta per essere ritenuti validi.

Diversamente dal capoverso 1.3, anche eventuali accordi informali diventano efficaci qualora rappresentino accordi individuali ai sensi del § 305b del Codice civile tedesco (BGB).

4. Qualora il Committente acquisti prodotti (sistemi di protezione dal sole, tende, ecc.) dall’Appaltatore, oltre alle istruzioni di montaggio e d’uso l’oggetto del presente contratto sono la dichiarazione CE e altro materiale scritto pertinente. In caso di vendita, il Committente è tenuto a consegnare al cliente finale questa documentazione in forma integrale.

5. Per i termini utilizzati in queste CGC valgono le seguenti definizioni:
“noi/Appaltatore/Fornitore”
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH, Hindenburgring 14-16, 32339 Espelkamp
e
KADECO Markisen GmbH, Hindenburgring 16, 32339 Espelkamp
“(le) Parti”:
Committente e Appaltatore che sottoscrivono il contratto
“Forza maggiore”:
si riferisce a qualunque motivo a causa del quale per noi o per il Fornitore diventa impossibile adempiere i rispettivi obblighi contrattuali e che ha origine da circostanze che esulano da un ragionevole controllo delle rispettive Parti, incluse, a titolo esemplificativo, catastrofi naturali, pandemie, azioni di governi o di istituzioni sovranazionali, principi di violenza, situazioni di emergenza nazionale, attacchi terroristici, sommosse, disordini interni, incendi, esplosioni o inondazioni.
“Ordine”:
tutte le offerte che riceviamo per la prestazione di servizi o l’acquisto di merce facendo riferimento alle condizioni del presente contratto.
“Committente/Cliente/Acquirente”:
il soggetto che ordina la merce, così come indicato nell’ordine.
“Merce”:
i beni da noi spediti/venduti/installati.
“Descrizione del prodotto”:
una presentazione dettagliata della merce con specifiche istruzioni per l’uso.
“Luogo di destinazione”:
si intende la località dove noi spediamo la merce dietro richiesta del cliente.

§ 2 Offerta e stipula del contratto

1. Le offerte scritte che presentiamo sono per noi vincolanti per 2 settimane dalla loro presentazione. In tal caso fa fede la data di ricevimento dell’offerta da noi presentata.

Gli ordini che il Committente ci invia in assenza di una precedente offerta da accettare (ordini su invito a presentare o invitatio ad offerendum) possono essere accettati da noi entro 2 settimane dal ricevimento dell’ordine. In tal caso fa fede la data di ricevimento dell’offerta. L’accettazione ha luogo in genere con una conferma dell’ordine.

Come accettazione dell’offerta vale anche una consegna eseguita entro due settimane dal ricevimento dell’ordine.

2. Gli agenti commerciali o altri intermediari non sono autorizzati ad assumere impegni differenti né a indicare garanzie diverse da quanto indicato nella nostra conferma scritta dell’ordine. Per essere ritenuti validi, eventuali accordi accessori o modifiche da parte di agenti commerciali o altri intermediari devono essere corredati di una nostra conferma scritta.

3. Si fa presente che nello stesso momento in cui si riceve la nostra conferma dell’ordine quest’ultimo viene inviato anche alla nostra produzione e il processo produttivo viene avviato immediatamente per completare l’ordine per il Committente il prima possibile. Pertanto, le richieste di modifica avanzate dal Committente dopo la stipula del contratto comportano dei costi aggiuntivi e in taluni casi persino merce di scarto. Eventuali costi aggiuntivi sono a carico del cliente, saranno da noi comunicati tempestivamente e addebitati in fattura.

§ 3 Prezzi e pagamento

1. Salvo diverso accordo in singoli casi, vigono i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto. Tutti i prezzi si intendono al netto. L’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge viene calcolata in base alla data della prestazione del servizio. Eventuali spese accessorie, imposte pubbliche o simili sono a carico del cliente, a meno che non siano in contrasto con disposizioni di legge cogenti. Da parte nostra siamo autorizzati a richiedere immediatamente il rimborso delle spese di trasporto sostenute e delle imposte
sopra indicate.

2. Le fatture possono essere da noi trasmesse al Committente tramite posta, e-mail (ad es. in formato PDF) oppure depositate in una casella postale personale.

3. Qualora dovute, le commissioni bancarie sono a carico del cliente. Qualora la nostra offerta preveda una detrazione di sconto, quest’ultima viene accettata soltanto se il Committente ha adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento dovuti, derivanti dalle consegne precedenti. Un pagamento sarà ritenuto completato solo quando l’importo è stato accreditato sul nostro conto bancario. Nel caso di pagamenti con assegno, il pagamento sarà ritenuto completato solo quando viene incassato l’assegno. La riscossione da parte nostra deve avere luogo immediatamente.

4. Qualora il Committente sia in ritardo con un pagamento, tutti gli altri crediti (pagamenti di rate, pagamenti differiti) diventano immediatamente esigibili, sempre che il partner contrattuale sia responsabile del ritardo.

5. Il Committente può avvalersi di diritti di compensazione solo se le relative contropretese non sono contestate, sono accertate e passate in giudicato oppure vengono da noi riconosciute. Si esclude la compensazione mediante diritti ceduti, in particolare l’applicabilità del § 406 del Codice civile tedesco (BGB).

6. Sono esclusi i diritti del Committente a trattenere i pagamenti o a sollevare eccezioni, a meno che da parte nostra non venga commessa una grave violazione degli obblighi derivanti dello stesso rapporto contrattuale, nonostante una diffida scritta del Committente, e non venga offerta un’adeguata garanzia dell’obbligo di prestazione (ad es. garanzia di buona esecuzione). Questa esclusione non si applica alle pretese divenute incontestabili o passate in giudicato.

7. In generale i pagamenti vengono imputati inizialmente ai debiti più vecchi. Se sono già emerse spese e interessi, ci riserviamo la facoltà di imputare il pagamento dapprima alle spese, poi agli interessi e infine alla prestazione principale, a meno che il Committente non abbia indicato un’esplicita finalità del pagamento. Qualora siano presenti aiuti finanziari, il pagamento viene imputato prima alla prestazione principale e poi a interessi e spese.

8. In presenza di circostanze a noi note che mettono in dubbio la capacità finanziaria e l’affidabilità creditizia del cliente, siamo autorizzati a esigere il pagamento immediato del debito residuo.

I motivi che giustificano l’esigibilità anticipata del debito residuo sono:

  • Il Committente non onora una cambiale.

  • Il Committente interrompe i suoi pagamenti.

  • Gli assegni non possono essere incassati.

  • Si rende noto che è stata presentata un’istanza di apertura per una procedura di insolvenza.

In questi casi noi potremo richiedere anche pagamenti anticipati e garanzie finanziarie. Allorquando diventano note le circostanze menzionate, una volta scaduto il termine per l’accordo sulla garanzia ci riteniamo autorizzati a recedere da tutti gli ordini. Gli accordi possono prevedere una prestazione per volta in base alle garanzie in essere oppure una garanzia per l’intero volume dell’ordine.

Fin quando il Committente non fornisce sufficienti garanzie finanziarie, noi non saremo tenuti a proseguire la nostra prestazione. Lo stesso vale in caso di ritardo del pagamento relativo a una consegna precedente. Qualora il curatore fallimentare dichiari di subentrare nel contratto, noi provvederemo alla completa esecuzione dello stesso contratto se è stato saldato il prezzo di acquisto (pagamento anticipato). A partire dalla data della dichiarazione di fallimento la merce sarà consegnata al Committente soltanto dietro pagamento anticipato, a prescindere dal fatto che l’ordine sia stato eseguito prima o dopo tale dichiarazione. In caso di consegne parziali – consegna da eseguire in parte prima e dopo la dichiarazione di fallimento – la merce non ancora fornita fino alla dichiarazione di fallimento sarà consegnata solo dietro pagamento anticipato.

In caso di recesso, il Committente è tenuto a rimborsare le spese da noi sostenute e dimostrate. Resta salva la rivendicazione di ulteriori azioni risarcitorie.

§ 4 Caratteristiche dell’oggetto acquistato

1. Le caratteristiche dell’oggetto acquistato si evincono dai dati del rispettivo prodotto disponibili sul nostro sito internet. A tale riguardo si precisa che le specifiche delle caratteristiche riportate nel nostro sito internet e i dettagli forniti sui prodotti hanno la precedenza su quelle pubblicate nei cataloghi o altri stampati.

Ci riserviamo variazioni poco rilevanti e tollerabili nell’ambito delle dimensioni e delle versioni (colore e struttura), sempre che esse rientrino nella norma e nella natura dei materiali utilizzati. Quanto appena detto vale in particolare per gli ordini effettuati successivamente.

2. In ogni caso, al momento dell’ordine o comunque prima della stipula del contratto il Committente è tenuto a comunicarci espressamente se la merce ordinata non sarà destinata esclusivamente al suo consueto utilizzo. In tal caso è necessario segnalare se la merce ordinata verrà esposta a rischi non comuni e particolari che interessano la salute, la sicurezza o l’ambiente e che comportano una maggiore sollecitazione rispetto alla normale misura. Il Committente è obbligato a fornire al cliente finale informazioni riguardanti le caratteristiche della merce, in particolare a informarlo che un sistema di riparo dal sole, in base al rispettivo prodotto, non offre protezione dalla pioggia e che un uso errato della merce può essere causa di danni. Qualora il Committente non fornisca tali informazioni al suo cliente e a causa di tale omissione il prodotto da noi fornito risulti non adatto per il cliente finale, il Committente si fa carico delle spese e/o dei danni che ne derivano. Inoltre, il Committente si impegna a tenerci indenni da qualsiasi pretesa di risarcimento danni o di rimborso spese da parte del cliente finale. Quanto appena detto vale in particolare per le risultanti spese di installazione e smontaggio.

3. Il Committente è tenuto a consegnarci o a trasmetterci la documentazione tecnica o altri documenti e le informazioni necessarie per l’esecuzione della prestazione (ad es. particolari caratteristiche della merce), a titolo gratuito e in tempo utile, vale a dire al momento dell’ordine. Subito dopo la stipula del contratto noi daremo inizio alla produzione. Pertanto non potremo più prendere in considerazione le modifiche richieste successivamente. Qualora non si tenga conto di tale termine e quindi la merce prodotta risulti non adatta, il Committente si farà carico dei costi aggiuntivi e/o dei danni che ne derivano. Quanto appena detto vale in particolare per gli ordini speciali (§ 4 cpv. 2).

§ 5 Tempi di consegna e di esecuzione / imballaggio

1. I tempi o termini di consegna si deducono dalle rispettive offerte o conferme d’ordine. Qualora diventi impossibile per noi rispettare un termine di consegna concordato, provvederemo a comunicare al cliente un nuovo termine di consegna mediante una nuova conferma d’ordine. Se il cliente non si oppone entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine, il termine indicato in quest’ultima conferma d’ordine sarà ritenuto termine di consegna vincolante.

Un termine di consegna si intende rispettato se la merce per un debito chiedibile è pronta per la spedizione entro tale termine (approntamento) e il Committente è stato informato a riguardo. Un termine di consegna si intende rispettato se entro tale termine per un debito portabile la nostra azienda affida la spedizione a un’impresa di trasporti.

2. In caso di forza maggiore o in presenza di altre circostanze imprevedibili, straordinarie e non imputabili ad alcuna colpa, saremo autorizzati a rinviare la consegna o la prestazione per la durata dell’impedimento con l’aggiunta di un adeguato tempo per le operazioni di ripristino. 

3. Prima della scadenza del termine di consegna ci riserviamo la facoltà di eseguire forniture parziali in misura ragionevole. Per le unità funzionanti saranno ammesse consegne e fatture parziali.

4. Qualora per un debito portabile convenuto la spedizione della merce subisca un ritardo imputabile al Committente, siamo autorizzati a calcolare un diritto di magazzinaggio pari allo 0,5% del valore netto della merce per ogni mese o frazione di mese. Resta salvo il diritto del Committente di dimostrare un danno minore. Restano salve da questo regolamento le altre pretese di risarcimento danni.In caso di ritardo della consegna, nell’ambito di un risarcimento forfettario del ritardo la nostra responsabilità si limita allo 0,5% del valore netto della merce per ogni settimana completa di ritardo e tuttavia non supera un importo massimo pari al 5% del valore netto della merce.

5. In caso di ordini con consegna a scalare senza un accordo in merito a durata, quantità prodotte e termini di accettazione, da parte nostra potremo richiedere una dichiarazione vincolante a tale riguardo entro e non oltre 3 mesi dalla conferma dell’ordine. Se il Committente non darà seguito a questa nostra domanda entro 3 settimane dalla richiesta, saremo autorizzati a fissare una proroga di 2 settimane al termine delle quali potremo recedere dal contratto e/o chiedere un risarcimento danni.

6. Conformemente al regolamento sugli imballaggi ogni volta in vigore, gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi non vengono ritirati. Il cliente è tenuto a provvedere allo smaltimento degli imballaggi a proprie spese. Il Committente si impegna a smaltire regolarmente la merce fornita al termine del suo utilizzo, a proprie spese e conformemente alle disposizioni di legge.

7. Qualora non fossimo in grado di rispettare i tempi di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (non disponibilità del servizio), sarà nostra premura informare immediatamente l’acquirente e comunicare al tempo stesso la nuova data di consegna stimata. Qualora il servizio non sia disponibile anche nell’arco della nuova data di consegna, abbiamo la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in parte; sarà nostra premura rimborsare immediatamente l’acquirente per una controprestazione già prestata. In particolare, per non disponibilità del servizio si intende in questo caso l’autoapprovvigionamento in tempo utile da parte del nostro fornitore, qualora avessimo effettuato operazioni di copertura congrue, l’errore non sia imputabile né a noi né al nostro fornitore o non fossimo obbligati all’approvvigionamento nel singolo caso.

§ 6 Responsabilità in caso di difetti/garanzia

1. Si fa presente che nel caso della merce si tratta di prodotti realizzati ogni volta appositamente e su misura per il Committente.

2. Il Committente è tenuto a verificare immediatamente le forniture ricevute (§ 377 del Codice commerciale tedesco - HGB). L’accertamento dei difetti deve esserci comunicato in forma scritta entro un termine di prescrizione di 7 (sette) giorni di calendario, specificando il reclamo nel dettaglio. In caso di difetti evidenti, tale termine ha inizio con la consegna della merce, mentre per i difetti nascosti dal momento in cui vengono scoperti. Trascorso tale termine, i diritti di garanzia decadono e pertanto si ritengono esclusi.

Si fa presente che il controllo della merce deve essere eseguito immediatamente. L’Acquirente è tenuto a controllare la merce nel luogo di destinazione convenuto, prima di prenderla e portarla in cantiere, presso un cliente etc., in un luogo diverso da quello di destinazione. Se l’Acquirente non esegue questo controllo e soltanto sul cantiere o simili rileva un difetto della merce che gli impedisce di eseguire e/o di completare i lavori, il risarcimento dei danni/rimborso delle spese (ad es. viaggi supplementari, costi aggiuntivi per la manodopera etc.) sarà per noi obbligatorio solo se il difetto che impedisce l’esecuzione dei lavori e/o il loro completamento non poteva essere individuato durante il controllo della merce che il cliente è tenuto a eseguire sul luogo di destinazione.

In particolare, è necessario controllare che gli accessori da noi spediti per il prodotto (ad es. il materiale per il montaggio) siano tutti presenti nella fornitura.

3. Se il Committente o il suo cliente installano la merce difettosa, la montano su un altro oggetto o la mescolano assieme a un altro oggetto e qualora il difetto della merce sia imputabile a noi e fosse presente già al momento del trasferimento del rischio, non saremo tenuti a rimborsare al Committente le spese necessarie o a risarcire i danni per l’eliminazione della merce difettosa e l’installazione o il montaggio della merce riparata o consegnata priva di difetti. In tal caso non si applica il § 439 cpv. 2 e 3 del Codice civile tedesco (BGB).

Quanto appena espresso si applica in particolare se alla stipula del contratto, al momento dell’installazione o del montaggio dell’oggetto difettoso il Committente sia a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del difetto (cfr. cpv.2).

4. Il termine di prescrizione per i diritti di garanzia derivanti da contratti di acquisto e di fornitura d’opera è pari a due mesi dalla consegna della merce. In caso di debito chiedibile del Committente tale termine ha inizio con l’approntamento della merce.

Questa condizione non vale per i casi di cui ai §§ 439 cpv. 2 e 3 e ai §§ 478, 479 del Codice civile tedesco (BGB) (rivalsa nella catena di approvvigionamento, cpv. 2 e 3). In questi casi il termine di prescrizione è di 1 anno.

5. Si escludono la nostra garanzia e la nostra conseguente responsabilità qualora non sia dimostrabile che i difetti e i danni ad essi correlati dipendono da materiale difettoso, costruzione difettosa, esecuzione difettosa, materiali di fabbricazione difettosi oppure da istruzioni per l’uso carenti, ove obbligatorie.

In particolare si escludono la garanzia e la conseguente responsabilità per violazioni degli obblighi a causa di una cattiva prestazione dovuta a utilizzo errato, montaggio errato o difettoso, condizioni di stoccaggio inadeguate (ad es. umidità/temperatura), influssi chimici, elettromagnetici, meccanici o elettrolitici che non sono previsti né da noi né dal fabbricante nelle nostre descrizioni del prodotto o in diverse specifiche del prodotto concordate oppure nella scheda tecnica specifica per il rispettivo prodotto e che non corrispondono a reazioni standard che si manifestano normalmente.

L’impiego dei nostri prodotti come protezione dagli agenti atmosferici sarà ritenuto un utilizzo errato se tale impiego non è stato esplicitamente “indicato” per iscritto.

Qualora da parte nostra si rendano necessarie delle prestazioni a causa di un reclamo del cliente e tali servizi siano tuttavia imputabili a colpa del partner contrattuale, ci riserviamo di addebitare allo stesso partner contrattuale le spese da noi sostenute in tale circostanza 

6. L’esclusione di responsabilità sopra menzionata vale anche per violazioni degli obblighi ascrivibili a lieve negligenza del nostro personale ausiliario. Qualora si escluda o sia limitata la responsabilità di risarcimento danni nei nostri confronti, ciò vale anche per la responsabilità personale di risarcimento danni dei nostri rappresentanti legali o del nostro personale ausiliario.

7. Si esclude la cessione dei diritti di garanzia spettanti al Committente a soggetti terzi estranei all’accordo contrattuale.

8. Si escludono i diritti di garanzia del Committente qualora si tratti di un difetto che deriva da una promessa basata su affermazioni pubblicitarie o su altri accordi contrattuali sottoscritti dallo stesso Committente ma che tuttavia non sono riconducibili a noi o non sono stati concordati con noi oppure qualora il Committente abbia emesso in proprio una specifica garanzia nei confronti del consumatore finale.

Quanto appena espresso si applica anche nel caso in cui nei confronti del consumatore finale il Committente abbia assunto delle garanzie che esulano da quanto si applica per legge.

9. Da parte nostra, non rispondiamo dei danni causati da lieve negligenza soltanto nel caso in cui la violazione interessa quegli obblighi il cui adempimento sia essenziale in primo luogo per la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il cliente possa fare regolare affidamento (obblighi fondamentali). In caso di violazione degli obblighi fondamentali ascrivibile a lieve negligenza da parte nostra e/o del nostro personale ausiliario e/o dei nostri legali rappresentanti, la responsabilità per i danni patrimoniali e materiali si limita per entità ai danni tipici prevedibili.

§ 7 Riserva di proprietà/danni per differenza

1. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino a completo pagamento dei crediti scoperti da parte del Committente. La riserva di proprietà della merce si applica fin quando non sono stati saldati tutti i crediti dovuti, anche futuri, derivanti dal rapporto commerciale in essere tra noi e il Committente.

2. Il Committente è autorizzato a lavorare la merce consegnata nell’ambito della regolare attività della sua azienda. In caso di lavorazione assieme ad altri oggetti che non sono di nostra proprietà sarà nostro diritto acquisire la comproprietà del nuovo oggetto così prodotto, in misura proporzionale al valore fatturato della merce soggetta a riservato dominio rispetto agli altri oggetti lavorati. Qualora vada perduta la nostra proprietà e il Committente diventi (com)proprietario della merce, lo stesso Committente cede sin d’ora a noi la sua posizione di proprietario a titolo di garanzia, in misura proporzionale al valore fatturato della merce soggetta a riservato dominio rispetto agli altri oggetti lavorati. In tutti i casi sopra menzionati il Committente è tenuto a custodire a titolo gratuito gli oggetti che sono di nostra proprietà o dei quali siamo comproprietari. L’autorizzazione alla vendita del Committente decade automaticamente con un tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti risultato infruttuoso oppure se scatta il protesto di un assegno o di una cambiale del Committente che devono essere incassati. Lo stesso dicasi in caso di istanza di apertura di una procedura d’insolvenza sul patrimonio del Committente. Infine, non si ammettono altre disposizioni sulla merce soggetta a riservato dominio, in particolare la costituzione in pegno e la cessione a titolo di garanzia; tali disposizioni comportano un divieto alla vendita.

3. Il Committente cede a noi già da adesso tutti i crediti derivanti dalla vendita successiva della merce soggetta a riservato dominio, tanto lavorata quanto non lavorata, assieme a tutti i diritti accessori. In caso di vendita della merce soggetta a riservato dominio, lavorata, combinata, mescolata o aggiunta, il Fornitore acquisisce l’importo parziale primario che corrisponde alla quota percentuale del valore fatturato della merce da lui fornita con l’aggiunta di un supplemento di garanzia pari al 5%. Fatto salvo il recesso possibile in qualsiasi momento, il Committente è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti nel corso della regolare attività della sua azienda. Da parte nostra noi non faremo ricorso alla sua personale facoltà di riscossione fin tanto che il Committente adempie i suoi obblighi di pagamento - anche nei confronti di soggetti terzi - così come convenuto. Qualora il Committente ceda il suo credito consequenziale a un istituto di factoring nell’ambito di un cosiddetto factoring pro-soluto trasferendo il rischio delcredere, lo stesso Committente cede a noi i diritti alla liquidazione dei ricavi del factoring che vanta nei confronti dell’istituto di factoring e si impegna a segnalare tale cessione all’istituto di factoring immediatamente dopo l’emissione della fattura da parte nostra. Qualora richiesto, il Committente è tenuto a fornirci un elenco dettagliato dei crediti di nostra spettanza recante nome e indirizzo del cliente/debitore, importo dei singoli crediti, fatture etc. e a trasmetterci tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti ceduti, consentendo il controllo di tali informazioni. Il Committente è tenuto a trattare la merce con cura.

4. In caso di pignoramento o di altri interventi di soggetti terzi, il Committente è tenuto a informarci immediatamente. Inoltre, la lavorazione, combinazione, trasformazione o installazione da eseguire (§§ 946, 947, 950 Codice civile tedesco) della merce ancora di nostra proprietà sono consentite al Committente soltanto in presenza di un’autorizzazione scritta preliminare.

5. Se il valore delle garanzia di nostra competenza supera di oltre il 10% il credito complessivo che vantiamo nei confronti del Committente, ci impegniamo a svincolare le garanzie a nostra discrezione dietro richiesta del Committente. Qualora eseguiamo di comune accordo il ritiro della merce, l’accredito di tale merce viene calcolato soltanto per l’importo del rispettivo valore corrente.

6. Nel caso in cui ci avvaliamo della nostra riserva di proprietà per recuperare la merce, se quest’ultima è stata consegnata o ceduta da più di un anno dopo la rivendicazione della riserva di proprietà, il Committente si impegna al pagamento di un risarcimento dei danni pari all’importo del valore differenziale. Il danno che il Committente dovrà risarcire equivale alla differenza tra il valore della merce alla data della cessione al cliente e al momento in cui ci viene restituita, al netto dei pagamenti anticipati e/o parziali già effettuati dal Committente per la merce inclusa nella stima. Se le parti non giungono a un accordo sul danno calcolato per differenza entro 1 mese dalla restituzione della merce, l’incarico a calcolare il danno per differenza sarà conferito a un perito nominato dalla Camera di commercio e dell’industria (IHK) di Bielefeld. Le parti si impegnano a riconoscere il carattere vincolante di questa stima.

§ 8 Diritti di proprietà industriale

1. Qualora la nostra fornitura si basi su disegni, modelli, campioni, fotografie oppure sull’utilizzo di pezzi che il Committente mette a nostra disposizione, lo stesso Committente garantisce che così facendo non vengono violati i diritti di proprietà intellettuale in capo a soggetti terzi nel paese di destinazione della merce. Da parte nostra noi provvederemo a segnalare al Committente tutti i diritti dei quali siamo a conoscenza. Il Committente è tenuto a tenerci indenni dalle pretese di soggetti terzi e a risarcire il danno causato. Qualora la nostra produzione o fornitura venga proibita da un soggetto terzo in virtù di un suo diritto di proprietà intellettuale, ci riteniamo autorizzati a interrompere i lavori senza alcuna verifica della situazione giuridica, finché la stessa situazione giuridica non sarà chiarita da parte del Committente e del soggetto terzo. In tal caso, se per noi la prosecuzione dei lavori per quell’ordine non sia più sostenibile a causa di un ritardo, saremo autorizzati a recedere dal contratto.

2. I disegni e i campioni che ci sono stati concessi ma che non hanno dato luogo a un ordine saranno rispediti qualora richiesto; in caso contrario, trascorsi 3 mesi dalla presentazione dell’offerta saremo autorizzati a distruggerli. Tale obbligo vale per analogia anche per il Committente. 

3. Sulle fotografie, immagini, disegni, calcoli, risultati delle procedure di trattamento dati e sugli altri documenti ai quali il Committente potrà accedere anche tramite internet, previo nostro consenso, nell’ambito delle operazioni preliminari per il contratto, ci riserviamo il diritto di proprietà, il diritto d’autore e i diritti previsti dalla legge in materia di brevetti e modelli di utilità. Detti documenti vengono affidati soltanto per le finalità della rispettiva nostra offerta e al fine di attuare il contratto e senza il nostro consenso scritto non possono essere riprodotti, nemmeno in maniera parziale, e/o resi accessibili a soggetti terzi estranei all’azienda. Quanto appena detto vale in particolare per ogni documento scritto indicato come “riservato”. Tuttavia, questa regola non vale per quei documenti che erano già noti al soggetto terzo o che noi abbiamo già reso pubblici.

4. Il Committente si impegna a rispettare gli standard pubblicitari da noi definiti in un accordo separato relativamente ai prodotti che abbiamo fornito e/o fabbricato.

§ 9 Modifica delle CGC

1. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche unilaterali a queste CGC qualora tali modifiche si rendano necessarie per correggere eventuali alterazioni dell’equilibrio contrattuale sopravvenute dopo la stipula o per un adeguamento a condizioni quadro mutate sotto l’aspetto tecnico o legale. In tal caso provvederemo a informare il Committente, illustrando il contenuto delle disposizioni modificate tramite comunicazione scritta. 

2. Detta modifica diventa parte del contratto se entro sei (6) settimane dal ricevimento della comunicazione di modifica il Committente non si oppone a tale integrazione del rapporto contrattuale da noi prodotta, presentando un’obiezione scritta.

§ 10 Clausola di salvaguardia

1. Qualora per motivi di cui alla legge in materia di condizioni generali di contratto ai sensi dei §§ 305 - 310 del Codice civile tedesco (BGB) una clausola del presente contratto sia o diventi interamente o parzialmente inefficace/nulla o non attuabile, si applicano le disposizioni di legge.

2. Se una clausola attuale o futura del presente contratto è o diventa interamente o parzialmente inefficace/nulla o non attuabile per motivi diversi dalle disposizioni che riguardano la legge in materia di condizioni generali di contratto ai sensi dei §§ 305 - 310 del Codice civile tedesco (BGB), resta comunque salva la validità delle rimanenti clausole del presente contratto, sempre che l’esecuzione del contratto - anche tenendo conto della disposizione che segue - non rappresenti per una delle parti uno sforzo insostenibile. Lo stesso vale se successivamente alla stipula del contratto emerge una lacuna dovuta a un’integrazione.

Contrariamente al principio della giurisprudenza della Corte federale di cassazione, secondo il quale una clausola di salvaguardia di tipo conservativo in genere ha il solo scopo di invertire l’onere della prova, in ogni caso resta salva l’efficacia delle rimanenti clausole contrattuali e pertanto nel complesso non si applica il § 139 del Codice civile tedesco (BGB).

3. Le parti contrattuali provvederanno a sostituire le clausole inefficaci/nulle/non attuabili o le lacune che necessitano di essere colmate per motivi diversi secondo le disposizioni che riguardano la legge in materia di condizioni generali di contratto ai sensi dei §§ 305 - 310 del Codice civile tedesco (BGB), adottando una disposizione efficace che per il suo contenuto giuridico ed economico corrisponda alla clausola inefficace/nulla/non attuabile e alla finalità complessiva del contratto. Si esclude espressamente il § 139 del Codice civile tedesco (parziale nullità). 

4. Qualora la nullità di una clausola sia dovuta a una misura della prestazione o una data ivi definita (scadenza o termine), tale clausola dovrà essere concordata con una misura che si avvicini il più possibile a quella originale e che sia ammissibile ai sensi di legge.

§ 11 Altre disposizioni

1. Laddove nelle presenti CGC compare la richiesta “in forma scritta” o “per iscritto” si intende la forma di testo ai sensi del § 126b del Codice civile tedesco (BGB). Pertanto sono valide le dichiarazioni fornite in forma testuale.

2. Il presente rapporto contrattuale è disciplinato dalla legge della Repubblica federale tedesca. Si esclude l’applicazione della legge uniforme sulla formazione dei contratti per la vendita internazionale di beni mobili come pure della legge in materia di stipula di contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili.

3. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale per quanto riguarda le consegne, anche in caso di consegne con porto franco, e i pagamenti è la nostra sede legale.

4. Foro competente, anche in caso di cambiali e assegni, è la nostra sede legale se il Committente è un’impresa o una persona giuridica del diritto pubblico. Lo stesso foro competente è ritenuto valido se il Committente non ha un foro generale sul territorio nazionale oppure se dopo la stipula del contratto trasferisce all’estero la sua residenza o dimora abituale. In ogni caso ci riserviamo la facoltà di citare in giudizio il Committente anche presso la sua sede.

5. Indipendentemente da ulteriori disposizioni di legge, il blocco della prescrizione termina anche se le trattative inibitorie non vengono perseguite nella causa per quattro settimane. In ogni caso, un nuovo inizio del termine di prescrizione per le rivendicazioni del Committente deve essere comunque da noi confermato in maniera esplicita e in forma scritta.